Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 8 agosto 1957, n. 776 · Legge 8 agosto 1957, n. 776 — Disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Legge 8 agosto 1957, n. 776 Art. 20

CAPO VI Indennita' per i servizi viaggianti

In KraftAmtlicher Text

Nel caso di ritardo nell'arrivo dei treni e dei piroscafi ai punti estremi della corsa, quando il ritardo non e' inferiore alla mezza ora, per il relativo periodo, in luogo dell'indennita' di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 19, compete una indennita' uguale a quella stabilita dall'art. 10 per il servizio straordinario, nonche', quando ne sia il caso, dall'art. 17, per il servizio serale e notturno.