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Legge 26 febbraio 1957, n. 95 · Legge 26 febbraio 1957, n. 95 — Nuove concessioni di importazione e di esportazione temporanee (13° provvedimento)

Legge 26 febbraio 1957, n. 95 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

All' art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 207 , dalla concessione di importazione temporanea delle pelli grezze, secche o salate, non buone da pellicceria, per essere conciate e rifinite, sono soppresse le parole "secche o salate".