Legge 26 febbraio 1957, n. 95 Art. 7
Come speciale agevolazione per il traffico internazionale sono ammessi alla importazione temporanea i recipienti nuovi, di qualsiasi materia e tipo, interni ed esterni, per essere riempiti di prodotti da esportare. La riesportazione dovra' avvenire entro sei mesi dalla importazione temporanea.