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Legge 26 febbraio 1957, n. 95 · Legge 26 febbraio 1957, n. 95 — Nuove concessioni di importazione e di esportazione temporanee (13° provvedimento)

Legge 26 febbraio 1957, n. 95 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Come speciale agevolazione per il traffico internazionale sono ammessi alla importazione temporanea i recipienti nuovi, di qualsiasi materia e tipo, interni ed esterni, per essere riempiti di prodotti da esportare. La riesportazione dovra' avvenire entro sei mesi dalla importazione temporanea.