Legge 26 febbraio 1957, n. 95 Art. 5
La concessione di temporanea importazione di acciaio speciale laminato in barre o verghe per la fabbricazione di tubi senza saldatura, inserita nel regio decreto-legge 22 gennaio 1931, n. 66 , convertito in legge con la legge 9 aprile 1931, n. 455 , viene estesa alle billette ed ai blumi di acciaio speciale.