Legge 8 novembre 1956, n. 1317 Art. 4
L' art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , e' sostituito dal seguente: "Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri per l'interno, la giustizia e il tesoro, la quale sara' composta: a) di un magistrato con funzioni non inferiori a consigliere di Corte di appello, presidente; b) di un magistrato della Corte dei conti; c) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio e di ciascuno dei Ministeri sopraindicati; d) di due rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti. La composizione della Commissione e' integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto a voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per il tesoro. Al presidente, ai membri ed al segretario della Commissione predetta spettano i compensi previsti per il Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra. ((Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' richiesta la presenza del presidente e di almeno quattro membri votanti. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza e a parita' di voti prevale quello del presidente)) . Le deliberazioni della Commissione non sono soggette a gravame".
Verweist auf
- Legge 8 novembre 1956, n. 1317 Art. 8