Legge 8 novembre 1956, n. 1317 Art. 2
Dopo il quarto comma dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , e' aggiunto il seguente comma: "Le disposizioni precedenti si applicano anche ai sanitari ospedalieri".
Dopo il quarto comma dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , e' aggiunto il seguente comma: "Le disposizioni precedenti si applicano anche ai sanitari ospedalieri".