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Legge 8 novembre 1956, n. 1317 · Legge 8 novembre 1956, n. 1317 — Aggiunte, e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti

Legge 8 novembre 1956, n. 1317 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

All' art. 7 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , e' aggiunto il seguente comma: "Le domande per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli 4, 5 e 6 dovranno essere presentate, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge".