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Legge 22 maggio 1956, n. 495 · Legge 22 maggio 1956, n. 495 — Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali per gli anni 1955 e 1956

Legge 22 maggio 1956, n. 495 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

La concessione dei mutui autorizzati per il pareggio economico dei bilanci 1955 e 1956 dei Comuni e delle Province, ai sensi degli articoli 1 e 2, sara' effettuata dagli Istituti finanziari che saranno all'uopo designati dal Ministero del tesoro, anche in deroga ai rispettivi statuti.