Legge 22 maggio 1956, n. 495 Art. 4
La concessione dei mutui autorizzati per il pareggio economico dei bilanci 1955 e 1956 dei Comuni e delle Province, ai sensi degli articoli 1 e 2, sara' effettuata dagli Istituti finanziari che saranno all'uopo designati dal Ministero del tesoro, anche in deroga ai rispettivi statuti.