Legge 22 maggio 1956, n. 495 Art. 5
Ai fini della presente legge e' in facolta' dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre, in qualsiasi tempo, accertamenti ispettivi presso gli enti deficitari, per determinare le cause della situazione finanziaria degli enti stessi ed indicare i provvedimenti ritenuti necessari per rimuoverle od attenuarle, anche agli effetti delle successive gestioni.