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Legge 22 maggio 1956, n. 495 · Legge 22 maggio 1956, n. 495 — Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali per gli anni 1955 e 1956

Legge 22 maggio 1956, n. 495 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell' art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e dell' art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 , la misura delle supercontribuzioni, stabilita dall'art. 2 della presente legge, dovra' essere non inferiore alla meta' di quella stabilita nell'articolo stesso. Per i Comuni e le Province delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci degli anni 1955 e 1956, le disposizioni dell' art. 4 della legge 22 aprile 1951) n. 288 . Rimane fermo in ogni caso il limite dell'80 per cento stabilito nel secondo comma dell'art. 2 della presente legge.