Legge 16 maggio 1956, n. 562 Art. 9
Ai collocatori di I, II e III classe e' attribuita una retribuzione ed i relativi aumenti periodici nei limiti e alle condizioni fissati rispettivamente per le qualifiche di primi applicati, applicati ed alunni d'ordine previste dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 .