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Legge 16 maggio 1956, n. 562 · Legge 16 maggio 1956, n. 562 — Sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali

Legge 16 maggio 1956, n. 562 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego compete ai collocatori il trattamento di liquidazione gia' previsto per i dipendenti a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione dalla legge 6 febbraio 1951, n. 127 . A tal fine il Fondo di previdenza di cui alla legge predetta, che e' mantenuto per il personale degli Uffici del lavoro non immesso nei ruoli organici, istituira' una gestione speciale per il trattamento in caso di risoluzione del rapporto d'impiego dei collocatori. Le norme relative all'ordinamento ed al funzionamento della gestione speciale e le altre occorrenti per l'attuazione di questo articolo saranno stabilite, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato.