Legge 16 maggio 1956, n. 562 Art. 8
I collocatori possono essere trasferiti di sede per esigenze di servizio o su domanda ed essere inviati in missione. Il trattamento di missione e di trasferimento va liquidato ai collocatori di I, II e III classe con le modalita' e nella misura rispettivamente previste per i primi applicati, applicati ed alunni d'ordine di cui alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 .