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Legge 31 marzo 1956, n. 294 · Legge 31 marzo 1956, n. 294 — Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico

Legge 31 marzo 1956, n. 294 Art. 16

In KraftAmtlicher Text

I trapassi di proprieta' al comune di Venezia, per l'espropriazione e l'acquisto degli immobili a norma della presente legge sono soggetti al pagamento delle imposte fisse minime di registro e ipotecarie. Sono salvi gli emolumenti dovuti al conservatore dei registri immobiliari nonche' i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.