Legge 31 marzo 1956, n. 294 Art. 17
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Venezia mutui fino all'ammontare di sei miliardi da ripartirsi in sei esercizi finanziari per gli scopi di cui al successivo art. 18 con ammortamenti in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione.