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Legge 31 marzo 1956, n. 294 · Legge 31 marzo 1956, n. 294 — Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico

Legge 31 marzo 1956, n. 294 Art. 15

In KraftAmtlicher Text

Entro il primo trimestre di ogni anno il Comune propone al Magistrato alle acque un programma delle opere che devono, essere eseguite nell'esercizio successivo. Il Magistrato alle acque, sentita la Sovrintendenza ai monumenti, entro i successivi tre mesi, comunica le sue decisioni e, con suo decreto, approva il piano con le modificazioni del caso. I rimborsi al Comune, da parte dello Stato, dei sussidi corrisposti ai privati per i lavori di cui all'art. 3,ed i pagamenti al Comune stesso dei contributi per i lavori di cui agli articoli 4 e 5 avranno luogo a trimestri posticipati dietro presentazione dei seguenti atti: a) decreto di concessione del contributo da parte del presidente dal Magistrato alle acque; b) certificato di collaudo dei lavori effettuati rilasciato dall'ingegnere capo del Genio civile o da un suo delegato; c) nulla osta della Sovraintendenza ai monumenti e alle belle arti per gli edifici che abbiano importante interesse storico o artistico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , o notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ; d) certificato di abitabilita', ove occorra.