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Legge 31 marzo 1956, n. 294 · Legge 31 marzo 1956, n. 294 — Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico

Legge 31 marzo 1956, n. 294 Art. 14

In KraftAmtlicher Text

Gli edifici completamente nuovi, le sopraelevazioni e i nuovi piani aggiunti, come pure i fabbricati radicalmente trasformati e in massima parte ricostruiti con completo o parziale rifacimento dei muri perimetrali oppure col completo svuotamento interno e con la ricostruzione di diverse abitazioni con relativi muri divisori, pavimenti e soffitti godranno di tutte le agevolazioni tributarie vigenti nel territorio nazionale per gli edifici costruiti nei medesimo periodo di tempo, purche' l'esecuzione sia stata richiesta in applicazione della presente legge e del piano di risanamento, e nei termine previsto per l'attuazione di quest'ultimo o del piano particolareggiato di cui all'art. 4.