Legge 23 marzo 1956, n. 136 Art. 30
Nel primo comma dell'art. 47 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , le parole: "una frazione", sono sostituite con le seguenti: "una parte frazionaria eccedente i cinquanta centesimi". Nel secondo comma sono soppresse le parole: "di croce".