Legge 23 marzo 1956, n. 136 Art. 29
Dopo l' art. 45 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , e' inserito il seguente art. 45-bis: "Appena compiute le operazioni previste dall'articolo precedente, il presidente da' inizio alle operazioni di scrutinio. "Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 14 del martedi".