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Legge 23 marzo 1956, n. 136 · Legge 23 marzo 1956, n. 136 — Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali

Legge 23 marzo 1956, n. 136 Art. 18

In KraftAmtlicher Text

Nel secondo comma dell'art. 30 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , le parole: "un terzo" sono sostituite con: "la meta'". Dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione di lista". Nel quinto comma, le parole: "ai due terzi", sono sostituite dalle seguenti: "a un terzo". Nel sesto comma le parole: "paternita' e luogo di nascita", sono sostituite dalle seguenti: "luogo e data di nascita". Il n. 3) dell'ottavo comma e' abrogato e sostituito dai seguenti: "3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali in qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato; 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facolta' di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma, dell'art. 27".