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Legge 23 marzo 1956, n. 136 · Legge 23 marzo 1956, n. 136 — Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali

Legge 23 marzo 1956, n. 136 Art. 44null

In KraftAmtlicher Text

"Le elezioni saranno rinnovate entro tre mesi dalla data in cui la decisione di annullamento e' divenuta definitiva. "Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature o perche' si e' verificata la ipotesi di cui al primo comma dell'art. 29-bis, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'art. 50".