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Legge 23 marzo 1956, n. 136 · Legge 23 marzo 1956, n. 136 — Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali

Legge 23 marzo 1956, n. 136 Art. 14

In KraftAmtlicher Text

Dopo l' art. 26 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , e' inserito il seguente articolo 26-bis: "Qualora il numero complessivo dei candidati compresi nelle liste presentate ed ammesse non sia superiore alla meta' del numero dei consiglieri da eleggere nel Comune, le elezioni non hanno luogo. "In tal caso, il presidente della Commissione elettorale mandamentale ne da' immediata notizia al prefetto al quale, inoltre, rimette subito copia del relativo verbale. Il prefetto da notizia agli, elettori dell'avvenuta sospensione delle elezioni mediante avviso da pubblicarsi, a cura del sindaco, entro cinque giorni dalla decisione della Commissione elettorale mandamentale. "Le elezioni seguiranno entro tre mesi, nel giorno che sara' stabilito dal prefetto con le modalita' di cui all'art. 18".