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Legge 23 marzo 1956, n. 136 · Legge 23 marzo 1956, n. 136 — Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali

Legge 23 marzo 1956, n. 136 Art. 15

In KraftAmtlicher Text

Il primo ed il secondo comma dell'art. 27 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "Le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere. Quando il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a 50 e' arrotondato all'unita' superiore. "Le candidature devono essere presentate, per ciascun Comune, da almeno 50 elettori nei Comuni con piu' di 5000 abitanti, 30 nei Comuni con piu' di 2000 abitanti e 10 nei minori. Il numero dei presentatori non puo' eccedere di oltre la meta' le cifre anzidette". Nel sesto comma, alle parole: "paternita' e luogo di nascita", sono sostituite le seguenti: "luogo e data di nascita". Dopo il settimo comma e' inserito il seguente: "Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica".