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Legge 23 marzo 1956, n. 136 · Legge 23 marzo 1956, n. 136 — Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali

Legge 23 marzo 1956, n. 136 Art. 16

In KraftAmtlicher Text

Dopo l' art. 27 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , e' inserito il seguente art. 27-bis: "Nel caso di elezioni con rappresentanza separata per frazioni, le norme di cui all'articolo precedente si intendono riferite alle singole frazioni anziche' al Comune e, nel caso in cui alla frazione e' stato assegnato un numero di consiglieri inferiore a cinque, il numero massimo dei candidati che possono essere compresi in ogni lista e' uguale a quello dei consiglieri da eleggere. "I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste elettorali delle sezioni della frazione. "Nessuno puo' accettare la candidatura in piu' di una Vista ed in piu' di una frazione"