Legge 18 ottobre 1955, n. 908 Art. 8
(Copertura). Alle spese previste nell'art. 1, lettera f) e nell'art. 7, si fa fronte con corrispondenti aliquote dell'entrata derivante dal Prestito nazionale redimibile 5 per cento, emesso con legge 22 ottobre 1954, n. 974 . Le somme relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.