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Legge 18 ottobre 1955, n. 908 · Legge 18 ottobre 1955, n. 908 — Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia

Legge 18 ottobre 1955, n. 908 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

(Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia). E' costituito un Fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia. Affluiscono al Fondo: a) le somme disponibili sul Fondo E.R.P. triestino e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi relative ai mutui accordati sul Fondo stesso; b) le somme disponibili presso la Sezione prestiti del Governo militare alleato e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati dal Governo anzidetto e non convertiti in contributi a fondo perduto; c) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati sul Fondo incremento edilizio, istituito con Ordine del Governo militare alleato n. 26 del 7 febbraio 1951; d) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui da concedersi ai sensi della presente legge; e) le somme derivanti da recuperi od estinzioni anticipate dei mutui; f) l'importo di cinque miliardi di lire che il Ministero del tesoro concede al Fondo in dotazione. (3) ((6))

--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 2 marzo 1963, n. 362 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 5 miliardi di lire, a favore del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all' articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 ". --------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 30 aprile 1976, n. 198 ha disposto (con l'art. 1) che "E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 100 miliardi di lire a favore del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all' articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 , e successive modificazioni ed integrazioni, ripartita in quattro annualita' di lire 25 miliardi a decorrere dall'esercizio 1976".