Legge 18 ottobre 1955, n. 908 Art. 9
(Variazioni di bilancio). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Variazioni di bilancio). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.