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Legge 1 maggio 1955, n. 318 · Legge 1 maggio 1955, n. 318 — Attribuzioni al personale delle Magistrature ordinaria, amministrative e militare e dell'Avvocatura dello Stato, in attivita' di servizio ed in quiescenza, di un assegno integrativo netto ed estensione, allo stesso personale, delle quote complementari dell'indennita' di carovita

Legge 1 maggio 1955, n. 318 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Ai titolari di pensioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392 , gia' liquidate o da liquidarsi, e' attribuito a decorrere dal 1 gennaio 1954 un assegno integrativo temporaneo mensile pari al 16 per cento della pensione netta mensile spettante, arrotondata per eccesso a lire 100, con esclusione di ogni eventuale assegno accessorio. Per la concessione dell'assegno integrativo di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 9, primo comma, 10, primo e secondo comma, 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 .