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Legge 1 maggio 1955, n. 318 · Legge 1 maggio 1955, n. 318 — Attribuzioni al personale delle Magistrature ordinaria, amministrative e militare e dell'Avvocatura dello Stato, in attivita' di servizio ed in quiescenza, di un assegno integrativo netto ed estensione, allo stesso personale, delle quote complementari dell'indennita' di carovita

Legge 1 maggio 1955, n. 318 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

In sede di conguaglio per la prima applicazione della presente legge sara' effettuato il recupero delle somme corrisposte in forza delle leggi 10 aprile 1954, n. 85, e 31 luglio 1954, n. 580 . Qualora l'ammontare di tali somme risulti superiore a quello degli arretrati, da liquidarsi a norma degli articoli precedenti, per il periodo 1 gennaio 1954-28 febbraio 1955, l'eccedenza non e' soggetta a recupero.