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Legge 1 maggio 1955, n. 318 · Legge 1 maggio 1955, n. 318 — Attribuzioni al personale delle Magistrature ordinaria, amministrative e militare e dell'Avvocatura dello Stato, in attivita' di servizio ed in quiescenza, di un assegno integrativo netto ed estensione, allo stesso personale, delle quote complementari dell'indennita' di carovita

Legge 1 maggio 1955, n. 318 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Al personale di cui all'art. 1 della presente legge sono attribuite, con effetto dal 1 gennaio 1954, in sostituzione dell'indennita' di famiglia prevista dall' art. 10, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392 , le quote complementari dell'indennita' di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni, nelle misure indicate agli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212 .