Legge 31 marzo 1955, n. 240 Art. 9Integrazione del Comitato consultivo dell'Ente nazionale delle Tre Venezie
Ai fini dell'applicazione della presente legge e per la trattazione dei relativi affari, il Comitato consultivo dell'Ente nazionale delle Tre Venezie e' integrato con due membri aggiunti, da nominarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in rappresentanza dei profughi.