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Legge 25 maggio 1954, n. 304 · Legge 25 maggio 1954, n. 304 — Trasferimento nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti degli ex impiegati del soppresso Istituto nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara titolari di rendite vitalizie liquidate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1934, n. 1499

Legge 25 maggio 1954, n. 304 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

L'Istituto nazionale delle assicurazioni provvedera' a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le riserve matematiche relative alle rendite vitalizie in corso di godimento alla data del trasferimento indicata nell'articolo precedente, nonche' le maggiorazioni derivanti da eventuali rivalutazioni disposte per legge a favore dei titolari di rendite vitalizie.