Legge 25 maggio 1954, n. 304 Art. 1
Gli ex impiegati del soppresso Istituto nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara, con sede in Trieste, e i loro superstiti, attualmente fruenti di rendite vitalizie derivanti da polizze di assicurazione emesse dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in conformita' a quanto stabilito nell' art. 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502 , convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1934, n. 1499 , sono trasferiti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ed ammessi a fruire delle relative prestazioni, a decorrere dal 1 gennaio -1953.
Verweist auf
- Legge 25 maggio 1954, n. 304 Art. 5