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Legge 25 maggio 1954, n. 304 · Legge 25 maggio 1954, n. 304 — Trasferimento nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti degli ex impiegati del soppresso Istituto nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara titolari di rendite vitalizie liquidate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1934, n. 1499

Legge 25 maggio 1954, n. 304 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

I trattamenti di rendita di cui al precedente articolo sono equiparati, per gli effetti previsti dalla legge 4 aprile 1952, n. 218 , alla pensione base dell'assicurazione generale obbligatoria risultante dalla liquidazione ai sensi degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , nel testo modificato dall' art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 .