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Legge 19 maggio 1954, n. 302 · Legge 19 maggio 1954, n. 302 — Disposizioni relative ai depositi gia' costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara, nonche' ai depositi iscritti negli Uffici depositari della Repubblica, i cui atti siano stati distrutti o smarriti per fatti di guerra

Legge 19 maggio 1954, n. 302 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Gli interessi sui depositi a garanzia del commercio gia' costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara ed amministrati dalla Cassa depositi e prestiti non potranno essere liquidati a favore dei titolari dei depositi stessi con decorrenza anteriore al 1 luglio 1945. Le domande di restituzione dei predetti depositi, nonche' i documenti da rilegare alle domande stesse, sono esenti da tasse di bollo e da imposte di registro.