Legge 19 maggio 1954, n. 302 Art. 5
Gli interessi sui depositi a garanzia del commercio gia' costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara ed amministrati dalla Cassa depositi e prestiti non potranno essere liquidati a favore dei titolari dei depositi stessi con decorrenza anteriore al 1 luglio 1945. Le domande di restituzione dei predetti depositi, nonche' i documenti da rilegare alle domande stesse, sono esenti da tasse di bollo e da imposte di registro.