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Legge 19 maggio 1954, n. 302 · Legge 19 maggio 1954, n. 302 — Disposizioni relative ai depositi gia' costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara, nonche' ai depositi iscritti negli Uffici depositari della Repubblica, i cui atti siano stati distrutti o smarriti per fatti di guerra

Legge 19 maggio 1954, n. 302 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Gli atti impeditivi e dispositivi sugli anzidetti depositi, regolamenti notificati o presentati o comunque acquisiti ai fascicoli, esplicheranno la loro efficacia giuridica, salve le decadenze e le prescrizioni che fossero gia' verificate. Tuttavia, in relazione agli atti che non fossero formalmente regolari, la Cassa, valutata la loro attendibilita', potra' invitare l'interessato a regolarizzare la richiesta, tenendo, frattanto, sospese le operazioni di disponibilita' dei depositi. In tal caso, decorsi sei mesi dalla comunicazione dell'invito la Cassa potra' procedere, senza alcuna responsabilita', alle operazioni stesse.