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Legge 19 maggio 1954, n. 302 · Legge 19 maggio 1954, n. 302 — Disposizioni relative ai depositi gia' costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara, nonche' ai depositi iscritti negli Uffici depositari della Repubblica, i cui atti siano stati distrutti o smarriti per fatti di guerra

Legge 19 maggio 1954, n. 302 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Trascorsi trenta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza che si siano verificate cause interruttive o sospensive della prescrizione, i depositi di cui all'art. 1 ed i relativi interessi si presumeranno liberi da ogni vincolo e saranno incamerati a favore della Cassa depositi e prestiti.