Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 2 marzo 1954, n. 19 · Legge 2 marzo 1954, n. 19 — Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennita' di funzione dell'assegno personale previsto dai commi secondo e terzo dell'art. 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali

Legge 2 marzo 1954, n. 19 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

A decorrere dal 1 luglio 1951 l'assegno suppletivo di cui all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , e' aumentato di lire 1400 per i sergenti e gradi corrispondenti e per gli appuntati, carabinieri, carabinieri ausiliari e pari grado degli altri Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate e di lire 1200 per tutti gli altri sottufficiali. A decorrere dalla data predetta, e' istituito a favore dei sottoindicati personali di ruolo un assegno integratore nelle misure mensili lorde a fianco di ciascuno indicate: personale civile e militare di grado 11° dei gruppi A e B delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e personale di grado 9° delle Ferrovie dello Stato che fruisca della indennita' di funzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.050 personale di grado 120 di gruppo B . . . . . . . . . . . . . L. 1.250 L'assegno integratore di cui al precedente comma spetta anche al personale insegnante di ruolo e non di ruolo, compreso nei gruppi e gradi sopra indicati.