Legge 2 marzo 1954, n. 19 Art. 3
Non si applicano all'assegno integratore di cui al secondo comma del precedente art. 2 e all'aumento dell'assegno perequativo e dell'indennita' di funzione derivante dalla applicazione delle tabelle di cui all'art. 1 della presente legge, le disposizioni previste per l'indennita' di funzione e l'assegno perequativo dell' art. 10, commi terzo , quarto , quinto , nono e decimo, della legge 11 aprile 1950, n. 130 .
Verweist auf
- Legge 2 marzo 1954, n. 19 Art. 1
- Legge 2 marzo 1954, n. 19 Art. 10
- Legge 2 marzo 1954, n. 19 Art. 2