Legge 2 marzo 1954, n. 19 Art. 7
Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono estese, in quanto applicabili, ai segretari provinciali e comunali. Le stesse disposizioni possono, con l'osservanza dello condizioni, limitazioni e modalita' stabilite rispettivamente, dagli articoli 18 e 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212 , essere estese, in quanto applicabili, al personale delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonche' a quello degli enti contemplati dall' art. 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212 .
Verweist auf
- Legge 2 marzo 1954, n. 19 Art. 19