Legge 31 ottobre 1953, n. 830 Art. 11
Per le otto domeniche di cui al precedente art. 9, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade e' stabilito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovraprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.