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Legge 31 ottobre 1953, n. 830 · Legge 31 ottobre 1953, n. 830 — Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali

Legge 31 ottobre 1953, n. 830 Art. 12

In KraftAmtlicher Text

Le aziende di trasporto, cui e' fatto obbligo di applicare i sovraprezzi stabiliti dall'art. 9, non possono esigere alcun compenso per il relativo servizio di riscossione e sono tenute a rimettere, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale. Le aziende stesse, qualora non applichino o non riscuotano i sovraprezzi suindicati, sono tenute a corrispondere in proprio il relativo importo, maggiorato di una somma pari a cinque volte l'importo medesimo a favore del Fondo suddetto.