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Legge 31 ottobre 1953, n. 830 · Legge 31 ottobre 1953, n. 830 — Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali

Legge 31 ottobre 1953, n. 830 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

I sovraprezzi di cui agli articoli 8 e 9, nella misura minima di lire 5 e fino ad un massimo di lire 200, sono dovuti anche da chi e' munito di tessera di abbonamento o di biglietto a riduzione o gratuito ad eccezione dei mutilati ed invalidi di guerra, di quelli del lavoro, nonche' dei mutilati civili per eventi bellici. L'importo dei sovraprezzi per le singole categorie e le modalita' per la relativa riscossione saranno stabiliti con decreto da adottarsi di concerto dai Ministri per l'interno e per i trasporti.