Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 24 febbraio 1953, n. 142 · Legge 24 febbraio 1953, n. 142 — Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio

Legge 24 febbraio 1953, n. 142 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni per il collocamento degli invalidi per servizio contenute nella presente legge non si applicano: a) agli invalidi che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa; b) agli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidita', possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti; c) agli invalidi ascritti alla nona e decima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 , ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima; d) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 , ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; e) agli invalidi affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 .