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Legge 24 febbraio 1953, n. 142 · Legge 24 febbraio 1953, n. 142 — Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio

Legge 24 febbraio 1953, n. 142 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione saranno formati, con la collaborazione dei rappresentanti delle sezioni provinciali dell'Unione nazionale mutilati per servizio, due elenchi provinciali, rispettivamente per gli invalidi e per gli orfani dei caduti aspiranti ai collocamento come impiegati, come personale subalterno e come operai, presso le Amministrazioni pubbliche o presso i privati datori di lavoro.