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Legge 24 febbraio 1953, n. 142 · Legge 24 febbraio 1953, n. 142 — Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio

Legge 24 febbraio 1953, n. 142 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacita' di lavoro in seguito a lesioni o ad infermita' incontrate o aggravate per causa di servizio. Sono considerati orfani di caduti per servizio coloro dei quali il padre, o la madre esercitante la patria potesta' o i diritti derivanti dalla medesima, siano morti per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o degli altri Enti di cui al precedente comma.