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Legge 1 dicembre 1952, n. 1908 · Legge 1 dicembre 1952, n. 1908 — Determinazione dei contributi statali alle spese di taluni Comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392

Legge 1 dicembre 1952, n. 1908 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Le maggiorazioni, accordate ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392 , con decreti interministeriali di data posteriore al giorno di inizio del funzionamento dei singoli nuovi uffici giudiziari, saranno corrisposte a tutti i Comuni indicati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge e calcolate in base all'ammontare dei nuovi contributi come sopra determinati.