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Legge 1 dicembre 1952, n. 1908 · Legge 1 dicembre 1952, n. 1908 — Determinazione dei contributi statali alle spese di taluni Comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392

Legge 1 dicembre 1952, n. 1908 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Per il funzionamento dei tribunali e delle procure della Repubblica istituiti nei comuni di Larino, Lecco, Lucera e Pordenone il contributo dello Stato e' stabilito nella misura seguente: per Larino 60.000; per Lecco 60.000; per Lucera, 60.000; per Pordenone, 60.000. Per il funzionamento delle preture istituite nei comuni di Aidone, Calatafimi e Sogliano al Rubicone il contributo dello Stato e' stabilito nella seguente misura: per Aidone, 7000; per Calatafini, 6000; per Sogliano al Rubicone, 6000. Per il funzionamento della sezione distaccata di pretura nel comune di San Giuseppe Jato il contributo dello Stato e' stabilito in lire 1200. I contributi anzidetti, aumentati ai sensi dell' art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703 , saranno corrisposti dal 1 luglio 1953. E' abrogata ogni contraria disposizione.