Legge 1 dicembre 1952, n. 1908 Art. 4
Gli aumenti di cui all'art. 1 e le assegnazioni di cui agli articoli 2 e 3 avranno decorrenza dal giorno di inizio del funzionamento dei singoli nuovi uffici giudiziari.
Gli aumenti di cui all'art. 1 e le assegnazioni di cui agli articoli 2 e 3 avranno decorrenza dal giorno di inizio del funzionamento dei singoli nuovi uffici giudiziari.