Legge 3 novembre 1952, n. 1787 Art. 2
Agli insegnamenti complementari indicati nella sopra ricordata tabella sono aggiunti gli insegnamenti di statistica sanitaria, di reumatologia e di antropologia.
Agli insegnamenti complementari indicati nella sopra ricordata tabella sono aggiunti gli insegnamenti di statistica sanitaria, di reumatologia e di antropologia.